Lo statuto - Articolo 1
E' costituita con sede nel Porto di Catania una Associazione sportiva denominata "CIRCOLO NAUTICO NIC" - Associazione Sportiva Dilettantistica L'Associazione non ha fini di lucro ed è regolata dal presente Statuto, dall'allegato Regolamento e per quanto da essi non previsto dagli artt. 36 e ss. del Codice Civile. A seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, potranno essere istituite Sezioni del Circolo in altre località.
Articolo 2
L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.
Articolo 3
L'Associazione ha il fine di promuovere, diffondere e far praticare lo sport nautico ed in particolare quello della Vela, nel rispetto degli Statuti della F.I.V. e del CONI di cui accettano le norme e le direttive come disposto dal Consiglio Nazionale del CONI con propria delibera nr.1273/2004.
Il Circolo potrà svolgere, senza fini di lucro, tutta quella attività agonistica, diportistica, culturale e ricreativa connessa e idonea per il perseguimento di tali fini.
Rientrano nei fini istituzionali:
organizzazione ed effettuazione regate d’altura e di derive
manifestazioni e regate a scopo divulgativo dello sport nautico
l'ormeggio delle imbarcazioni dei soci
il relativo alaggio
il relativo varo
il relativo rimessaggio
la guardiania
la manutenzione e la gestione degli impianti collocati sull'area della concessione demaniale e quanto altro previsto dal C.D. inerente alle finalità istituzionali del Circolo.
Articolo 4
Il Sodalizio è composto da Soci e da Atleti.
Sono Soci del Sodalizio le persone fisiche che hanno partecipato alla Costituzione del Circolo e coloro, già denominati soci fondatori, i quali siano stati ammessi e risultano iscritti nel registro del Circolo dietro pagamento della relativa quota di ammissione, nonché le persone fisiche che saranno ammesse dietro pagamento della relativa quota di ammissione, secondo il regolamento allegato.
I Soci hanno diritto elettorato attivo e passivo alle cariche del circolo, secondo l'allegato Regolamento.
Sono ATLETI del Sodalizio le persone fisiche, ammesse dal Consiglio direttivo e dal Collegio dei Probiviri, che svolgano attività sportiva nell'ambito e con i colori del Circolo.
Essi, possono accedere ai locali del circolo per svolgere l’attività sportiva, non hanno diritto di voto e dovranno corrispondere solo le quote da versare alla Federazione Sportiva per la relativa tessera e nella misura stabilita dalla Federazione stessa.
Articolo 5
Il Socio, in base alla disponibilità tecnica dei posti, ha diritto ad un ormeggio non cedibile per la propria imbarcazione, fermo restando il pagamento della relativa quota. Nell'ipotesi in cui il socio sia rimasto senza barca o la abbia trasferita altrove, senza che per tale periodo abbia corrisposto la relativa quota, ha comunque diritto ad ormeggio con precedenza, rispetto a nuovi soci in attesa di assegnazione di posto.
Il socio può farsi sostituire in tutti i suoi diritti ed obblighi da un erede , mortis causa, a norma dell’art. 111, comma 4-quinquies D.P.R. 22-12-1986 n. 917, salva accettazione da parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
I soci dovranno svolgere, sia attivamente, sia come supporto tecnico ed organizzativo, tutte le attività istituzionali previste dallo Statuto e deliberate dal Consiglio direttivo.
I Soci non potranno svolgere attività contrastanti con i fini del Circolo o che arrechino disturbo ad altri Soci o nocumento all'immagine o alle attrezzature del Circolo.
Articolo 6
In particolare, i Soci hanno diritto:
di partecipare alle assemblee nei modi e nelle forme previste dallo Statuto e dall'allegato Regolamento;
di poter esaminare tutte le delibere ed i bilanci del circolo;
di usufruire dei locali delle aree e delle attrezzature sociali;
di iscrivere la propria imbarcazione nel registro della associazione;
di battere il guidone Sociale;
di far frequentare i locali sociali dai propri familiari;
di partecipare a tutte le manifestazione sportive o ricreative, tranne che i regolamenti sportivi dispongano altrimenti.
I Soci si intendono a tutti gli effetti domiciliati nel luogo che essi hanno formalmente comunicato al C.D. del Circolo.
Articolo 7
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.
DIMISSIONI. Il socio, in regola con il pagamento delle quote sociali, può presentare le sue dimissioni con lettera scritta al Consiglio Direttivo che ne prenderà atto. Da tal momento egli perde ogni diritto inerente alla qualità di socio.
MOROSITA'. Ogni Socio è tenuto al pagamento di tutte le quote sociali (contributi spese, quote suppletive e quant'altro) in riferimento ai servizi a lui resi dall'Associazione in ottemperanza alle finalità istituzionali previste da questo Statuto, nei modi e nei tempi da esso previsti. Tuttavia, il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può autorizzare in via generale, il pagamento delle quote in due rate semestrali. Il socio che non abbia corrisposto, entro il termine previsto, la prima quota, perde il beneficio del pagamento dilazionato. Esso viene invitato a saldare l'intera quota, con Raccomandata con A.R., entro trenta giorni dal ricevimento. Decorsi tali termini sarà espulso dal Circolo, con delibera del Consiglio Direttivo che verrà affissa all'Albo e comunicata al socio. Resta salva la esazione di quanto dovuto. Con lo stesso procedimento viene espulso il socio che non abbia corrisposto la quota del secondo semestre entro il primo mese del semestre stesso, nell'ipotesi che il Consiglio Direttivo abbia autorizzato il pagamento delle quote in due soluzioni. Il mancato pagamento della quota del 2^ semestre nei termini, esclude il socio dalla possibilità di dilazione del pagamento della quota dell’anno successivo.
INDEGNITA'. Il socio può essere espulso a seguito di procedimento disciplinare, per i motivi e nei modi di cui all'articolo seguente.
Contro l'espulsione, entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva.
Il socio, comunque espulso, non potrà più essere riammesso.
L’Atleta viene cancellato, ad opera del Consiglio Direttivo, dalla lista annuale degli atleti se non rinnova la tessera federale, se non svolge attività sportiva e se non più gradito per comportamento contrario alle norme civili di lealtà e correttezza o non conforme allo Statuto ed al regolamento.
Articolo 8
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
AMMONIZIONE. I soci possono essere ammoniti per comportamento contrario al rispetto reciproco e per lievi trasgressioni allo Statuto ed al Regolamento.
SOSPENSIONE per la durata di un anno. I soci possono essere sospesi per i medesimi comportamenti di cui all'ammonizione, quando siano di maggiore gravità, nonché per comportamento antisportivo occasionale e per contegno riprovevole nell'ambito del Circolo e nei confronti degli Organi del Circolo.
Detti provvedimenti vengono inflitti dal Consiglio Direttivo, a seguito di esposto o sulla semplice notorietà del fatto, e contro di essi è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri che provvede a maggioranza, in via definitiva.
ESPULSIONE. I Soci possono essere espulsi: per recidiva nei comportamenti di cui sopra; per gravi violazioni dello Statuto e del Regolamento; per contrasto con le norme sull'ammissione all'Associazione; per condotta riprovevole ed indecorosa; per mala fede nei rapporti col Circolo e con gli altri soci; per tentativo di trarre utile illecito della propria qualità di socio; per spendita del nome del Circolo per fini personali; per discredito dell'immagine del Circolo e dei suoi rappresentanti all'esterno del Circolo stesso; per comportamento contrario agli scopi del Circolo. In tali ipotesi, il Consiglio Direttivo, a seguito di esposto o di sua iniziativa, contesta per iscritto gli addebiti al socio, invitandolo a presentare le proprie giustificazioni entro un termine da assegnare. Decorso tale termine, nominerà tra i suoi componenti un relatore e rinvierà il procedimento avanti al Collegio dei Probiviri che, a sua volta, nominerà un proprio relatore e istruirà il Procedimento.
Il Collegio dei Probiviri ascolterà il rappresentante del Consiglio Direttivo, il Socio e gli eventuali testimoni, redigendo il relativo verbale. Indi, ascoltando il proprio relatore, deciderà a maggioranza con provvedimento scritto che verrà comunicato, a cura del Consiglio Direttivo, al Socio e verrà affisso all'Albo. Il procedimento potrà svolgersi in più sedute, se necessario, al fine di accertare i fatti. Contro il provvedimento è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci sia da parte del Socio sia da parte del C. D., entro 10 giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea in seduta straordinaria, entro 30 giorni dalla notifica dell'appello che sia stato proposto o che esso stesso abbia proposto.
L'Assemblea, ascoltato il relatore nominato dal Collegio dei probiviri ed il Socio, deciderà, a maggioranza semplice, sullo stato di fatto accertato in primo grado e la sua decisione sarà definitiva.
Dal momento della contestazione degli addebiti sino al proscioglimento definitivo, il socio rimarrà sospeso di diritto.
Tutti i provvedimenti disciplinari vengono affissi all'Albo.
Nell’ipotesi di inerzia del Consiglio Direttivo, procederà di ufficio il Collegio dei Probiviri, quando gli sia richiesto da un socio.
Articolo 9
Il socio che si dimetta o venga radiato o cessi per qualunque motivo, non ha diritto né alla restituzione della quota di ammissione né ad indennizzi di sorta.
Articolo 10
Sono organi del Circolo:
l'Assemblea dei Soci
il Consiglio Direttivo
il Presidente
il Collegio dei Revisori
il Collegio dei Probiviri
Articolo 11
L’ASSEMBLEA è costituita da tutti i Soci.
I Soci parteciperanno all'Assemblea se in regola con il pagamento delle quote di ammissione, sociali e dei servizi.
Essa si riunisce, almeno una volta l'anno, presso i locali del Circolo o in altro luogo da stabilirsi di volta in volta, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione dei preventivi e consuntivi di spesa e dell'attività del Circolo.
Essa si riunisce ogni due anni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.
Potrà riunirsi in seduta straordinaria tutte le volte che lo richieda o il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri, o almeno un terzo dei soci.
E', altresì, compito dell'Assemblea dare le direttive per l'attività del Circolo e per il controllo generale dell'attività degli altri organi del Circolo stesso.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in via gradata, dal Consigliere più anziano di età.
L'Assemblea deve essere convocata, con ordine del giorno da affiggersi nei locali sociali e da inviarsi con avviso di ricevimento a ciascun socio nel domicilio risultante dai registri del Circolo, almeno otto giorni prima della data fissata.
L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei Soci aventi diritto a parteciparvi e ,in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
La seconda convocazione può aver luogo anche lo stesso giorno della prima, purché a distanza di un'ora.
L'Assemblea delibera con la maggioranza dei Soci aventi diritto a parteciparvi ed aventi diritto al voto, quando siano all'ordine del giorno modifiche dello Statuto ed a maggioranza di almeno tre quarti degli associati quando sia all’ordine del giorno lo scioglimento anticipato del Circolo. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei Soci presenti in tutti gli altri casi.
Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può, mediante delega scritta, rappresentare solo un altro socio, tranne che per lo scioglimento del Circolo, l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, dove il voto deve essere espresso personalmente. I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere delegati.
Il voto riguardante le persone fisiche è segreto. Tutti gli altri voti sono palesi.
Articolo 12
Il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da sei membri eletti dall'Assemblea secondo l'allegato regolamento e dura in carica due anni. Esso decade nel caso in cui venga meno la metà dei suoi componenti, anche in tempi diversi, durante la durata del biennio sociale.
Il C.D. viene eletto almeno un mese prima della scadenza del Consiglio in carica ed entra in carica automaticamente all’inizio del nuovo esercizio.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere, il Direttore Sportivo e il Direttore Tecnico.
In caso di parità nell’elezione del Presidente, prevale il candidato che abbia ottenuto più voti nell’elezione del Consiglio.
Esso si riunisce validamente con la presenza di almeno tre dei suoi componenti ed in tal caso le delibere sono valide se sia presente il Presidente e vengano prese all'unanimità. Negli altri casi le delibere vengono prese a maggioranza, tranne che lo Statuto o il Regolamento prevedano una maggioranza qualificata.
In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.
Ogni riunione del Consiglio viene convocata dal Presidente o dal vice Presidente o a richiesta di almeno due Consiglieri.
Tutte le determinazioni prese, in via di urgenza, singolarmente, da suoi componenti debbono essere approvate collegialmente dal Consiglio Direttivo entro venti giorni, altrimenti decadono, tranne che lo Statuto o il Regolamento prevedano altrimenti.
Nell’ipotesi di eventuali dimissioni o decesso di un consigliere gli succede il primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo:
Amministra il Circolo;
Esegue le delibere dell'Assemblea;
Prepara i preventivi e consuntivi di spesa;
Espelle per morosità i Soci;
Ammette ed espelle gli Atleti;
Persegue gli scopi Sociali;
Fissa le quote di ammissione e di frequenza nonché le quote dei Servizi Sociali;
Approva l'assegnazione degli ormeggi secondo l'articolo 15 del regolamento;
Emana regolamenti interni sui servizi del Circolo;
Nomina i responsabili della Scuola Vela;
Assume e licenzia personale fissandone gli emolumenti;
Cura la tenuta dei Registri Sociali;
Redige i verbali di Assemblea e di Consiglio;
Valuta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all’art.5,penultimo ed ultimo comma, del presente Statuto.
Articolo 13
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo, presiede le Assemblee ed il Consiglio Direttivo.
Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, dietro autorizzazione del Consiglio Direttivo, quelli di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento è sostituito, provvisoriamente, dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni o decesso, gli succede come consigliere il primo dei non eletti e si procederà a nuova elezione nelle cariche, all’interno del consiglio stesso.
Articolo 14
Il COLLEGIO DEI REVISORI è composto dal Presidente e da due membri eletti,ciascuno per la propria carica, direttamente dall’Assemblea e dura in carico due anni.
Il Collegio controlla i rendiconti, vigila sull'andamento amministrativo del Circolo e sulla tenuta dei libri contabili, redigendo delle sue riunioni apposito verbale. Sottopone all'Assemblea la propria relazione.
Articolo 15
Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI è eletto dall'Assemblea in numero di cinque tra i Soci secondo l'allegato regolamento e dura in carica due anni. Esso elegge al suo interno il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri:
Dirime le controversie di natura non economica tra Circolo e Socio e tra Soci.
Approva l'ammissione dei soci in seduta congiunta al Consiglio Direttivo.
E' organo di appello avverso le sanzioni disciplinari inflitte dal Consiglio Direttivo.
E' organo in primo grado in ordine ai procedimenti di espulsione dal Circolo, con esclusione di quelli per morosità. Redige apposito verbale delle riunioni. Può procedere di ufficio, a seguito di richiesta di un socio, in caso di inerzia del Consiglio Direttivo per comportamenti dei soci che comportino la sospensione o l’espulsione.
Articolo 16
E’ istituita una sezione di Scuola Vela per derive secondo le direttive dell'Autorità presso cui il Circolo è affiliato. La Scuola è retta da una Commissione, presieduta dal Direttore Sportivo nominata per due anni (rinnovabili) dal Consiglio Direttivo.
La scuola vela rientra tra i fini istituzionali del circolo.
Articolo 17
Tutte le cariche del Circolo sono onorifiche e le eventuali prestazioni dei Soci sono gratuite, tranne patto espresso contrario, risultante da contratto scritto.
Articolo 18
IL PATRIMONIO DEL CIRCOLO è costituito dalle quote dei Soci, dai beni e dalle attrezzature che saranno costituite, nonché dagli eventuali lasciti e donazioni, da contributi e liberalità di terzi privati e Soci da tutte le entrate inerenti alle attività istituzionali previste dallo Statuto o deliberate dal Consiglio Direttivo. Dei beni e delle attrezzature dovrà redigersi inventario annuale.
Gli eventuali contributi di Enti o Privati per lo svolgimento 'attività ordinaria e di quella Sportiva, fanno parte del rendiconto.
Nel Rendiconto deve essere previsto apposito impegno finanziario per l'attività sportiva, per l’attività divulgativa e promozionale dello sport della vela e per la Scuola di Vela di cui all'art. 16.
L'esercizio Sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati neanche in forma indiretta.
Articolo 19
Eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento potranno essere apportate dall'Assemblea, costituita secondo l'art.11 dello Statuto e l'art. 6 del Regolamento, con la maggioranza qualificata ivi prevista e dovranno risultare da apposito verbale notarile.
Nel caso di scioglimento anticipato dell'Associazione, l'Assemblea disporrà per la destinazione del patrimonio del Circolo in favore di altre società sportive o alla FIV.
In ogni caso, nessun residuo attivo sarà suddiviso tra i Soci.
Articolo 20
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Ogni controversia, di competenza dell'Autorità Giudiziaria, tra i soci e circolo o tra singoli soci, per fatti inerenti i rapporti sociali, anche di natura patrimoniale, nonché ogni impugnazione di delibere assembleari, sarà composta mediante arbitrato irrituale da un Collegio costituito da due membri nominato da ciascuna delle parti ed un Presidente nominato d'accordo dai due predetti membri o, in caso di disaccordo, dal Collegio dei Probiviri. I membri del Collegio arbitrale potranno anche essere estranei al Circolo.